Art. 14.
(Pane ottenuto da prodotti intermedi
di panificazione).

      1. Nel caso in cui un'impresa provveda alla lievitazione e alla cottura, o anche alla sola cottura, di un prodotto intermedio di panificazione, il pane così ottenuto deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati dal pane fresco e recanti le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura nonché, ben visibile, la dicitura «pane ottenuto da cottura di impasti» seguita dall'indicazione del metodo di conservazione utilizzato distinto in surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto medesimo.
      2. Qualora il processo di cui al comma 1 riguardi impasti prodotti da altra impresa, il pane così ottenuto deve essere posto in vendita riportando, oltre alle indicazioni previste dal medesimo comma 1:

          a) la ragione sociale del produttore;

          b) le modalità di conservazione utilizzate;

          c) il luogo e la data di produzione;

          d) quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.